IL GIUDICE CONCILIATORE
    Ufficio di conciliazione di Massa e Cozzile.
    Oggetto:  Opposizione  a  ingiunzione  di  pagamento   per   tassa
 automobilistica,  attore  opponente,  Cantavenere Giuseppe, convenuto
 opposto, ufficio del registro di Pescia,  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
    Il  vice  giudice  conciliatore  di Massa e Cozzile, relativamente
 all'opposizione suemarginata, sciogliendo  la  riserva,  ritiene  non
 infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 dall'opponente-attore ex art. 3, per i seguenti motivi:
    La legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  art.  5,  testualmente  dice:
 "L'azione  dell'amministrazione  finanziaria  per  il  recupero della
 tassa automobilistica si prescrive con il decorso  del  secondo  anno
 successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
    Sulla  base  di  detta  normativa  la  contestazione relativa alla
 supposta evasione doveva essere effettuata entro  il  1985,  ritenuto
 che il mancato pagamento si riferisce all'anno 1983.
    Senonche'  la  successiva  legge  7 marzo 1986, n. 60, all'art. 3,
 stabilisce  che  il  diritto  dell'amministrazione  finanziaria   "si
 prescrive  con  il  decorso del terzo anno successivo a quello in cui
 doveva essere effettuato il pagamento".
    La stessa legge 28 febbraio 1983, n. 53,  all'art.  5  fa  obbligo
 all'amministrazione  postale  di conservare le ricevute di versamento
 per due anni.
    Tale normativa appare, ictu  oculi,  palesamente  incostituzionale
 nella parte in cui si rileva il diverso trattamento tra il cittadino-
 contribuente,  cui  e' fatto obbligo di conservare la ricevuta per la
 durata di tre anni e l'amministrazione delle poste,  il  cui  obbligo
 relativo  e'  limitato  a  due anni, in aperto contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.