IL GIUDICE CONCILIATORE Ufficio di conciliazione di Massa e Cozzile. Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento per tassa automobilistica, attore opponente, Cantavenere Giuseppe, convenuto opposto, ufficio del registro di Pescia, questione di legittimita' costituzionale. Il vice giudice conciliatore di Massa e Cozzile, relativamente all'opposizione suemarginata, sciogliendo la riserva, ritiene non infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'opponente-attore ex art. 3, per i seguenti motivi: La legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, testualmente dice: "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Sulla base di detta normativa la contestazione relativa alla supposta evasione doveva essere effettuata entro il 1985, ritenuto che il mancato pagamento si riferisce all'anno 1983. Senonche' la successiva legge 7 marzo 1986, n. 60, all'art. 3, stabilisce che il diritto dell'amministrazione finanziaria "si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". La stessa legge 28 febbraio 1983, n. 53, all'art. 5 fa obbligo all'amministrazione postale di conservare le ricevute di versamento per due anni. Tale normativa appare, ictu oculi, palesamente incostituzionale nella parte in cui si rileva il diverso trattamento tra il cittadino- contribuente, cui e' fatto obbligo di conservare la ricevuta per la durata di tre anni e l'amministrazione delle poste, il cui obbligo relativo e' limitato a due anni, in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.